Stralcio cartelle fino a € 1.000,00
Stralcio delle cartelle fino a 1.000,00 euro
Vengono cancellati i debiti tributari fino a 1.000 euro, comprensivi di imposta, sanzioni e interessi accessori, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
L'Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31 marzo 2023 per l'effettivo annullamento delle cartelle. Ricordiamo che non tutte le cartelle saranno stralciate. L'ultima parola spetta agli enti che non rientrano nella casistica delle Amministrazioni statali, enti previdenziali e da Agenzie Fiscali, come ad esempio gli enti territoriali, i Comuni, le Casse professionali. Essi potranno decidere e comunicare entro il 23 marzo all'Agenzia delle Entrate se applicare o meno lo stralcio totale delle cartelle o applicare una riduzione del debito.
Per essere chiari, sappiate che solo al 31 marzo si avrà la certezza che la propria cartella sia stata cancellata
Blocco dei pignoramenti
Una volta presentata la domanda di stralcio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà più avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche. E' quindi uno strumento molto utile per agire subito e bloccare un possibile pignoramento dei beni.
Tuttavia, rimangono però i fermi e le ipoteche precedentemente adottati alla data di presentazione della domanda.
Per il pagamento, è possibile farlo:
in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
in 18 rate, con le seguenti scadenze:
il 31.07.2023 e il 30.11.2023 per importo pari al 10% del totale dovuto;
il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024, con rate di pari importo.
Entro il 30 giugno 2023, l'Agente della riscossione comunicherà quanto dovuto ai debitori che hanno presentato la dichiarazione con le somme delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, verrà meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.
Come previsto in passato, il termine di tolleranza per il pagamento dopo la scadenza è di max 5 giorni.
Possono richiedere la rottamazione, i debitori che:
non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
hanno aderito alle pregresse rottamazioni, ma non hanno pagato le rate;
hanno fruito del saldo e stralcio degli omessi versamenti ex L. 145/2018, ma non hanno pagato le rate.
Infine, evidenziamo che non possono essere inclusi nella rottamazione i seguenti debiti:
Risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
IVA riscossa all'importazione;
somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada
Fonte : evoluta.info

