Saldo & Stralcio cartella esattoriale

19.11.2022

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, con inoltro della dichiarazione di adesione alla richiesta di "Saldo e stralcio" della cartella esattoriale, è riservato alle persone fisiche in grave difficoltà economica e consente di pagare i debiti fiscali e contributivi in forma ridotta con una percentuale che varia dal 16 al 35% dell'importo dovuto, e scontato delle sanzioni e degli interessi di mora.

Esso è concesso alle persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica con Isee non superiore ai € 20.000 personale e di tutto il nucleo familiare convivente, non superiore a € 20.000 euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento Art. 14-ter della legge 3/2012

Pertanto, occorre scegliere se si aderisce in base al valore dell'Isee oppure in presenza di una procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.

Nella prima ipotesi, ovvero alla presentazione dell' ISEE, è necessario attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportare i riferimenti della Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) presentata ai fini Isee (numero di protocollo, data di presentazione e data di scadenza) e indicare il valore Isee del proprio nucleo familiare.

Nel secondo caso, ovvero alla procedura di sovraindebitamento Lgs. 03/2012 art. 14-ter, è necessario allegare la copia conforme del relativo decreto. Infine, dopo aver verificato la correttezza dei dati inseriti, il contribuente deve specificare se intende procedere al versamento della somma dovuta in un'unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate.

Chi vi può aderire

Il provvedimento di "Saldo e stralcio" delle cartelle è riservato ai contribuenti persone fisiche che dimostrino di avere i requisiti reddituali e patrimoniali indicati dalla legge (Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) e che abbiano debiti affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 derivanti dall'omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.

Possono aderire al "saldo e stralcio" anche le persone fisiche per le quali risulta già aperta la procedura di liquidazione, di cui all'articolo 14-ter della legge 3/2012, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Rientrano nell'agevolazione anche i contribuenti che, nel rispetto dei requisiti in termini di Isee e per le sole tipologie di debiti previste dalla legge, hanno aderito alle precedenti "rottamazioni delle cartelle" previste dal (Dl 193/2016 e Dl 148/2017) indipendentemente dal mancato pagamento di alcune rate.

Qualora venisse richiesto l'accesso al saldo e stralcio per debiti non rientranti nella misura agevolativa o, in assenza dei requisiti che attestano lo stato di grave difficoltà economica, la presentazione della domanda di adesione al saldo e stralcio sarà considerata in automatico, per i debiti definibili, come richiesta di accesso alla definizione agevolata prevista dall'articolo 3 del Dl 119/2018, la cosiddetta rottamazione-ter.

Quanto si paga

Pertanto, sarà possibile estinguere i debiti riportati nelle cartelle e negli avvisi interessati dal "Saldo e stralcio" senza pagare le sanzioni e gli interessi di mora pagando una percentuale che varia in base all' ISEE o alla condizione economica del contribuente.

Si verserà il 16% dell'importo dovuto a titolo di capitale e interessi in caso di Isee non superiore a € 8.500 euro; il 20% con Isee da € 8.500 fino a € 12.500, e il 35% se il contribuente ha un Isee compreso tra i € 12.500 e i € 20.000 euro.

Nel caso di persone fisiche, per le quali risulta aperta la procedura di liquidazione prevista dalla legge 03/2012 sul sovraindebitamento, la percentuale per il pagamento è pari al 10% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi.

Restano comunque dovuti gli importi maturati a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento 

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