Decadenza della cartella esattoriale

Decadenza dei termini per notificare la cartella esattoriale tributaria (art. 25, D.P.R n° 602/73)
Dopo l'iscrizione a ruolo, redatto dall'Ufficio del creditore e trasmesso all'Ente della Riscossione per i relativi adempimenti, esso, ha l'onere di far approdare all'interno della sfera giuridica del contribuente, la volontà dell'Erario di pretendere una determinata somma; tale manifestazione di volontà coercitiva della cartella esattoriale.
Il tempo per notificare le cartelle esattoriali tributarie è regolamentata dall'art. 25, D.P.R. n° 602/73, il quale prevede che "il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, pena di decadenza, entro il 31 dicembre
1) Del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché' del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
2) Del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 197311";
3) Del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio;
4) Del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-ter13".
La norma, prevede che la notifica debba avvenire in precisi archi temporali ai fini decadenziali, pena l'impossibilità per l'Erario di pretendere gli importi dal contribuente, il quale, ad una tardiva notifica della cartella esattoriale ha comunque l'onere di eccepire tale questione all'interno del proprio ricorso.
A maggior chiarimento circa l'ambito applicativo dell'art. 25 citato, il D. Lgs. n° 46/99, l'art. 23 ha esteso l'operatività della norma "decadenziale" anche all'Iva, dato che il citato D.P.R. n° 602/73 ha ad oggetto le imposte sui redditi.
i termini di decadenza di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche all'imposta sul valore aggiunto".
il D. Lgs. 46/99, entrato in vigore dal 01.07.1999, ha introdotto il "riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo". Pertanto, i crediti esattoriali tributari aventi ad oggetto imposte sui redditi ed Iva devono essere notificati attraverso lo strumento della cartella esattoriale in determinati periodi, pena la decadenza della medesima
Ricordiamo che il rispetto di tali termini è tassativa, quindi, l'omesso rispetto di ciò determina la nullità del provvedimento
La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde sul fatto che i termini indicati nell'art. 25 del D.P.R. n° 602/73 sono da considerarsi perentori, in ragione della necessità di non lasciare il contribuente esposto all'azione esecutiva del Fisco (cfr., tra le altre, Cass. n° 10/04, Cass., n° 16435/09)
fonte evoluta.info
