Annullamento, sospensione o ricorso Cartella Esattoriale

22.11.2022

Annullamento,  ricorso o sospensione cartella esattoriale 

Il contribuente che ritiene infondata la pretesa di addebito, può rivolgersi direttamente all'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo e chiederne il riesame al fine di ottenere l'annullamento in autotutela, sia esso totale o parziale. La richiesta di riesame può essere presentata anche mediante il servizio "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata del proprio cassetto fiscale. Attenzione ! La predetta richiesta non interromperà e neppure sospenderà i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Se l'ADE, provvede ad annullare l'atto, essa è tenuta ad emettere un provvedimento di sgravio delle somme iscritte a ruolo, ovvero, la cancellazione del debito e a trasmetterlo telematicamente all'Agente della riscossione che interrompe la procedura di incasso del credito. Nell'eventualità che, il contribuente abbia già pagato, ha diritto al rimborso della somma indebitamente corrisposta direttamente dall' Agente della riscossione.

Il contribuente che ritiene infondato l'addebito può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Come fare per somme dovute a seguito di controllo automatizzato

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972) è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite il canale telematico di assistenza CIVIS disponibile nell'area riservata.

Sospensione della riscossione

Il contribuente chi ha presentato ricorso contro una cartella esattoriale di pagamento, dovesse ritenere di subire gravi danni dal pagamento effettuato ancora prima che la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado si pronunci, può inoltrare istanza di sospensione alla stessa Corte (sospensione giudiziale) e contemporaneamente anche all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso il ruolo (sospensione amministrativa).

Se la sospensione venisse concessa e il ricorso è respinto, il contribuente, inoltre, deve pagare gli interessi maturati durante tutto il periodo di sospensione del pagamento.

Sospensione legale

Il contribuente che riceve la notifica di una cartella di pagamento o di un altro atto notificato dall'Agente della riscossione può presentare ad esso, apposita dichiarazione nella quale indica i motivi, tra quelli previsti dalla legge, per i quali ritiene che le somme richieste non siano dovute. In tal caso, l'Agente della riscossione è tenuto immediatamente a sospendere le procedure di recupero per consentire le verifiche all'ente creditore al quale trasmetterà l'istanza del contribuente (Legge 24 dicembre 2012, n. 228 c.d. legge di stabilità per il 2013).

L'istanza va presentata, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un qualunque altro atto di riscossione e deve essere giustificata da almeno una delle seguenti circostanze:

1. prescrizione o decadenza del credito intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo

provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore

2. sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale

3. sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte

4. pagamento effettuato prima della formazione del ruolo

L'ente creditore è tenuto a comunicare al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione entro il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione; in mancanza di comunicazione entro tale termine, tutte le somme iscritte a ruolo, inoggetto dell'istanza prodotta, sono annullate di diritto.

L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.

Tuttavia, resta la responsabilità penale, infatti, il contribuente che produce documentazione falsa è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.

fonte evoluta.info

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